Il deposito del campione biologico

Il deposito del campione biologico

1 Luglio 2021 0

Il deposito del campione biologico (anche detto “deposito DNA”) è una garanzia di conservazione del materiale genetico del proprio cane.

In qualunque momento, sul campione biologico depositato presso il Laboratorio è possibile effettuare analisi parentali e test genetici su malattie ereditare e colore del mantello.

Nello specifico, il deposito del campione biologico è obbligatorio in queste casistiche (come da apposito Regolamento ENCI):

Art. 8*

L’UC, ogni anno, può sottoporre, a verifica della corretta attribuzione della paternità e maternità un campione di soggetti attraverso l’analisi del loro DNA presso un laboratorio riconosciuto sulla base di un capitolato approvato dalla CTC per gli aspetti tecnici di sua competenza. La banca del materiale biologico e l’archivio delle formule dei marcatori genetici rimane di inalienabile ed esclusiva disponibilità dell’ENCI. La scelta del campione di materiale biologico può essere random o mirata, con criteri approvati dalla CTC; il prelievo del campione viene effettuato da medici veterinari o controllori autorizzati dalla delegazione, ed i il campione stesso inviato a cura della delegazione medesima, secondo le modalità indicate dall’UC. Il prelievo del campione di materiale biologico ed il suo invio al laboratorio riconosciuto sono obbligatori, al fine di consentire l’eventuale necessità di identificazione con analisi del DNA, per i seguenti riproduttori:

a) tutti i riproduttori da ammettere alla riproduzione selezionata (art. 10);

b) tutti gli stalloni che hanno prodotto più di 5 cucciolate;

c) tutti gli stalloni usati in inseminazione artificiale;

d) tutti gli stalloni esteri in Italia in stazione di monta;

e) i campioni di bellezza, di lavoro e riproduttori riconosciuti dall’ENCI prima dell’omologazione del titolo e che ottengano eventuali altri titoli da riportare sul certificato genealogico.

f) tutti i cani che vengono accoppiati con i soggetti dei sopraelencati punti a), b), c), d) ed e).

[NdR: disposizione in vigore dal 1 gennaio 2019 – D.M. n° 31369 del 13 novembre 2018]

La mancata rispondenza del test comporta l’annullamento dei certificati genealogici della cucciolata cui il soggetto controllato appartiene fino a prova contraria, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti di cui all’art. 17 del disciplinare del libro genealogico. Nel caso di fortuita monta, ripetuta con stalloni diversi, denunciata dall’allevatore o dal proprietario, la verifica deve essere effettuata su tutta la cucciolata a spese dell’allevatore.

*Estratto dal documento ENCI “NORME TECNICHE LIBRO GENEALOGICO DEL CANE DI RAZZA”, decreto ministeriale 21203 – 8 marzo 2005.

E’ possibile consultare il testo completo a questo link: https://www.enci.it/media/2272/norme_tecniche_enci.pdf